Militare vince la causa a Tar del Piemonte per il diritto alla manifestazione del pensiero
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del ministero della Difesa e confermato la sentenza del Tar piemontese. Il maresciallo in servizio a Cuneo, presidente di “Assomilitari”, aveva condotto una campagna mediatica sui suicidi in caserma.
Anche per i militari può valere il
diritto “alla manifestazione del pensiero tutelato dall’articolo
21 della costituzione”. E’ quanto si ricava da una sentenza con
cui il Tar del Piemonte ha dato ragione un maresciallo delle
forze armate che era stato sanzionato con la ‘perdita del grado
per rimozione’ dopo aver promosso una campagna mediatica per
denunciare i tanti ‘casi di suicidio nel comparto della Difesa’.
Il provvedimento dei giudici subalpini è stato confermato il 6
giugno 2023 del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha respinto
l’appello del Ministero della Difesa confermando di fatto la
sentenza del Tar piemontese. Nello stesso tempo ha ribadito una
serie di principi che devono regolare la materia. Inoltre ha
preso atto che alcune delle dichiarazioni specifiche rese dal
maresciallo potrebbero essere state “particolarmente forti e
potenzialmente offensive”. E’ dunque possibile, per
l’amministrazione militare, riaprire il caso (senza arrivare a
una sanzione disciplinare “espulsiva”). Tenendo comunque
presente che “in linea teorica” il comportamento del
sottufficiale resta “riconducibile alla libertà di
manifestazione del pensiero”.
Il maresciallo, in servizio a Cuneo, aveva promosso la
campagna mediatica nella veste di presidente dell’associazione
Assomilitari (regolarmente riconosciuta dal Ministero della
Difesa). La tesi era che molti suicidi erano da ricondurre a
comportamenti vessatori da parte dei superiori. Quando scrisse
alla Presidenza della Repubblica scattò il procedimento
disciplinare e una denuncia penale. Il tribunale militare di
Verona trasmise le carte alla giustizia ordinaria, e il
tribunale di Cuneo archiviò l’accusa di ‘diffusione di notizie
esagerate e tendenziose’.
Il Tar, dopo avere preso atto delle “note commendevoli” che
caratterizzano i trent’anni di carriera del maresciallo, si è
detto del parere che le sue affermazioni sono “espressione del
diritto di manifestazione del pensiero tutelato dall’articolo 21
della Costituzione e dall’articolo 1472 dell’ordinamento
militare”, perché sono “del tutto esterne a fatti strettamente
di servizio” e si riferiscono a “rilievi di manifestazioni
contrarie al benessere del personale militare che deve essere
assicurato”.
0 commenti